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Formazione sicurezza dopo l’Accordo 2025: durate, aggiornamenti, scadenze
Cosa cambia con l’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 per lavoratori, preposti, dirigenti e datori di lavoro, e quali termini restano aperti.
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L’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 (Rep. atti n. 59/CSR) riscrive le regole della formazione obbligatoria su salute e sicurezza. Attua l’art. 37 del D.Lgs. 81/2008 e sostituisce gli accordi precedenti del 2011, del 2012 e del 2016. È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 119 del 24 maggio 2025. A marzo 2026 il Ministero del Lavoro ha pubblicato le FAQ interpretative.
Due date di entrata in vigore
Le fonti non coincidono. Il testo dell’Accordo dice che entra in vigore il giorno della pubblicazione in Gazzetta, cioè il 24 maggio 2025. Le FAQ del Ministero indicano invece il 19 maggio 2025, data di pubblicazione sul sito ministeriale. Sono cinque giorni, ma spostano tutte le scadenze che si calcolano da lì. In via prudente conviene usare la data più vicina, il 19 maggio.
Le durate minime
| Figura | Corso base | Aggiornamento |
|---|---|---|
| Lavoratori | 4 ore di formazione generale + 4, 8 o 12 ore di specifica per rischio basso, medio o alto (in tutto 8, 12 o 16 ore) | 6 ore ogni 5 anni |
| Preposti | 12 ore | 6 ore ogni 2 anni |
| Dirigenti | 12 ore, più 6 ore di modulo cantieri per l’impresa affidataria | 6 ore ogni 5 anni |
| Datore di lavoro | 16 ore, più 6 ore di modulo cantieri per l’impresa affidataria | 6 ore ogni 5 anni |
| Datore di lavoro che svolge i compiti dell’RSPP | corso datore di lavoro + modulo comune di 8 ore + moduli di settore dove previsti | 8 ore ogni 5 anni |
I moduli di settore per il datore di lavoro-RSPP riguardano agricoltura (16 ore), pesca (12), costruzioni (16) e chimico-petrolchimico (16).
Tre precisazioni. La formazione generale dei lavoratori vale come credito permanente. Le ore sono minime: se la valutazione dei rischi individua rischi ulteriori, la formazione cresce. Rispetto al 2011, il corso preposti passa da 8 a 12 ore e quello dirigenti da 16 a 12.
Le novità che pesano di più
Il corso per il datore di lavoro. È nuovo e obbligatorio. Chi è già datore di lavoro deve concluderlo entro 24 mesi dall’entrata in vigore, quindi entro maggio 2027. I corsi già fatti con contenuti conformi sono riconosciuti.
L’aggiornamento biennale dei preposti. Chi aveva fatto corso o aggiornamento da più di due anni doveva aggiornarsi entro 12 mesi dall’entrata in vigore: il termine è scaduto a maggio 2026. Per i preposti formati da meno di due anni, le FAQ calcolano il biennio dalla data di entrata in vigore.
Niente più 60 giorni per i neoassunti. Le FAQ lo dicono in modo esplicito: la formazione avviene all’inizio del rapporto di lavoro, al cambio di mansione, quando arrivano nuove attrezzature, tecnologie o sostanze pericolose e, dal 7 aprile 2026, anche durante i periodi di cassa integrazione, sia di sospensione sia di riduzione dell’orario (art. 37, comma 4, lettera b-bis, aggiunta dalla L. 34/2026).
Fa eccezione il turismo. Negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e nelle imprese turistico-ricettive, formazione ed eventuale addestramento specifico possono concludersi entro 30 giorni dall’assunzione o, per i lavoratori somministrati, dall’inizio dell’utilizzazione (art. 1-bis del D.L. 159/2025, introdotto dalla L. 198/2025, in vigore dal 31 dicembre 2025).
Addestramento tracciato. L’addestramento lo fa una persona esperta sul luogo di lavoro e va annotato in un apposito registro, anche informatizzato: l’obbligo c’è dal 21 dicembre 2021 (D.L. 146/2021, convertito dalla L. 215/2021). Dal 7 aprile 2026 la L. 34/2026 ha riscritto il comma 5 dell’art. 37: l’addestramento può avvenire anche con tecnologie di simulazione in ambiente reale o virtuale, sempre con il registro.
Verifiche. Tutti i corsi, anche gli aggiornamenti, si chiudono con una verifica finale di apprendimento. L’Accordo introduce anche la verifica dell’efficacia della formazione durante il lavoro. Dove la riunione periodica è obbligatoria, la verifica si fa lì; negli altri casi il datore di lavoro usa le modalità indicate dall’Accordo.
Titoli abilitanti. Per RSPP, datore di lavoro-RSPP, coordinatori e addetti alle attrezzature, se sono passati più di dieci anni dall’ultimo corso o aggiornamento il titolo decade e il corso va rifatto. Entro i dieci anni, un aggiornamento tardivo rimette in regola.
Come si può erogare
- E-learning nei corsi: ammesso per la formazione generale dei lavoratori, per la specifica solo a rischio basso (salvo progetti regionali) e mai per chi, in un’azienda a rischio basso, ha mansioni a rischio medio o alto. Ammesso per dirigenti e datori di lavoro, escluso per preposti e datori di lavoro-RSPP.
- E-learning negli aggiornamenti: ammesso per lavoratori, dirigenti, datori di lavoro e datori di lavoro-RSPP. Escluso per i preposti.
- Videoconferenza sincrona: equiparata alla presenza per le parti teoriche.
- Solo presenza: attrezzature di lavoro e ambienti confinati.
Anche qui c’è un punto da tenere presente. Per i preposti l’art. 37, comma 7-ter, del D.Lgs. 81/2008 parla di formazione «interamente con modalità in presenza». L’Accordo e le FAQ ammettono la videoconferenza sincrona, considerandola equivalente. Chi vuole escludere ogni dubbio sceglie l’aula.
Il periodo transitorio è finito
Per dodici mesi si potevano ancora avviare corsi con le regole precedenti. Quel periodo si è chiuso a maggio 2026: i corsi avviati da allora seguono solo l’Accordo 2025. Restano aperti il termine di maggio 2027 per il corso del datore di lavoro e le verifiche sui titoli abilitanti.
In Wellbe
Nel modulo Salute e sicurezza di Wellbe ogni corso del catalogo ha una validità in mesi. La piattaforma calcola le scadenze e le mostra nello scadenziario, con i filtri per scaduti e in scadenza, ed esporta tutto in Excel o PDF. Dopo l’Accordo conviene controllare che le validità impostate corrispondano ai nuovi intervalli, per esempio 24 mesi per l’aggiornamento dei preposti. Attenzione ai preposti formati tra il 19 maggio 2023 e il 18 maggio 2025: per le FAQ il primo aggiornamento scade il 19 maggio 2027, non 24 mesi dopo il corso. Per loro la scadenza va impostata a mano. Wellbe non invia promemoria automatici: le scadenze si leggono nello scadenziario.
Fonti
- Pagina sull’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 (si apre in una nuova scheda) Ministero del Lavoro
- Testo dell’Accordo, Allegato A (si apre in una nuova scheda) Ministero del Lavoro · Parti II, III, IV e VII
- FAQ interpretative sull’Accordo (marzo 2026) (si apre in una nuova scheda) Ministero del Lavoro
- Repertorio atto n. 59/CSR del 17 aprile 2025 (si apre in una nuova scheda) Conferenza Stato-Regioni
- D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, art. 37 (si apre in una nuova scheda) Normattiva · testo vigente dal 7 aprile 2026
- L. 11 marzo 2026, n. 34, art. 10 (si apre in una nuova scheda) Normattiva · legge annuale sulle PMI
- Nota del 15 aprile 2026 sulle novità della L. 34/2026 (si apre in una nuova scheda) Ispettorato nazionale del lavoro
- D.L. 21 ottobre 2021, n. 146, art. 13, convertito dalla L. 17 dicembre 2021, n. 215 (si apre in una nuova scheda) Normattiva · registro dell’addestramento
- D.L. 31 ottobre 2025, n. 159, art. 1-bis, introdotto dalla L. 29 dicembre 2025, n. 198 (si apre in una nuova scheda) Normattiva · 30 giorni in turismo e somministrazione
Ultima verifica delle fonti: 25 settembre 2026
Informazioni generali aggiornate al 25 settembre 2026. Non sostituiscono una consulenza sul caso specifico.